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L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L'Amministratore di Sostegno... ecco cosa cambia! Salvatore Nocera analizza i passaggi
chiave della nuova legge che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura
dell'amministratore di sostegno, mettendo in luce le premesse storiche e il contesto che
hanno portato alla stesura del testo definitivo e i contenuti salienti della norma appena
approvata. LE PREMESSE STORICHE E IL CONTESTO Un segno tangibile di attenzione nei
confronti delle persone con disabilità è arrivato a conclusione dell'Anno europeo. Anche
il Senato, come già aveva fatto la Camera, rispettando gli impegni assunti col mondo
della disabilità ha definitivamente approvato la legge sull'amministratore di sostegno. Il testo si trascina in Parlamento
da diverse legislature ed era stato modificato precedentemente dalla Camera dopo una prima
approvazione al Senato. Anche stavolta la Camera ha introdotto ulteriori modifiche
restrittive; ma il Senato, pur di approvare il testo entro l'anno, nella seduta notturna
del 22 dicembre 2003, ha approvato all'unanimità il testo trasmesso dalla Camera. Le
norme diverranno efficaci dopo sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale. Si tratta di una legge molto attesa
dai genitori delle persone con disabilità intellettiva, che introduce delle aperture
anche nei confronti dell'interdizione e dell'inabilitazione: non sono più obbligatorie e
automatiche, ma sono sempre pronunciabili, qualora non si ritenga opportuno procedere con
l'amministrazione di sostegno, revocabile in caso di esito negativo. La Camera ha
eliminato dal testo una norma, che era stata introdotta dal Senato, circa l'estensione
dell'amministrazione di sostegno anche alle persone anziane, poiché queste non sono
assimilabili alle persone con disabilità. Ma vediamo in dettaglio i contenuti
della nuova normativa, che ha modificato alcuni articoli del Codice civile ed alcune
disposizioni attuative dello stesso, oltre ad altre norme collegate. Intanto è significativo il
cambiamento della rubrica del Titolo XII del Codice Civile, che prima recitava "Dell'infermità
di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso la nuova rubrica si
intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia". Ciò dà il segno di quanto sia cambiata l'immagine sociale e quindi
giuridica delle persone con disabilità, a seguito degli ultimi trent'anni di integrazione
scolastica e sociale, che in Italia ha raggiunto aspetti del tutto generalizzati e
significativi, malgrado permangano ancora pressanti esigenze di miglioramento e il bisogno
di resistere a tendenze involutive (manifestatesi - ironia della sorte! - in Italia
proprio durante quest'anno, l'anno europeo delle persone con disabilità). E di questi
cambiamenti dà testualmente atto la finalità della legge, che è quella espressa di
ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione, che curano solo
gli interessi astratti di conservazione dei patrimoni. Può giovarsi dell'amministrazione
di sostegno qualunque persona che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o
psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla
cura dei propri interessi. E' questa una formulazione, contenuta nel nuovo art 404 del
Cod. civ., che, pur essendo molto ampia (contemplando anche l'impossibilità temporanea o
parziale), ha però un ambito di applicazione ben preciso, poiché si richiede
l'accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (anche sensoriale)
o psichica in senso ampio. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le
diversissime forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale,
cerebrolesione, autismo, sindrome di Down etc. In questa logica, anche una persona
anziana, come avrebbe voluto il Senato, può giovarsi dell'amministrazione di sostegno,
purché versi in una situazione di infermità grave, come i casi, L'amministratore di sostegno è
nominato con decreto dal giudice tutelare (art 405 C.C.). E qui si nota già una novità,
rispetto ai procedimenti di interdizione e inabilitazione, che sono invece di competenza
del Tribunale. I giudici tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e quindi
sono più vicini agli interessati. Nel decreto di nomina il giudice
tutelare indica, tra l'altro, i limiti, anche periodici, di spesa sostenibile
dall'amministratore nell'interesse del beneficiario. Si evita così un assurdo che
un'interpretazione burocratica dei poteri dell'amministrazione sta determinando. E cioè
che i tutori non possono spendere attualmente ad esempio l'ammontare delle pensioni di
invalidità o delle indennità di accompagnamento, quando queste siano, come spesso accade, versate
all'interessato in unica soluzione per più mensilità arretrate. Gli uffici
amministrativi e giudiziari di controllo vietano al genitore e al tutore di prelevare
quelle somme necessarie come unico mezzo di mantenimento dell'interessato), senza
autorizzazione del Tribunale con obbligo di reimpiego, perché esse sono ormai considerate
patrimonio. Lo stesso articolo, ora, impone
invece all'amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare anche
"delle condizioni di vita personale e sociale" dell'assistito. Il successivo art 406 C.C. evidenzia
ulteriormente il rispetto per la persona dell'interessato, che può indicare il possibile
amministratore di sostegno, anche se sia già interdetto o inabilitato. E, allo scopo di
ridurre il ricorso all'interdizione, gli operatori dei servizi che si prendono cura di una
persona impossibilitata a curare i propri interessi, debbono promuovere il ricorso al
giudice tutelare, o segnalare il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura
dell'amministrazione di sostegno. Nel procedimento, il giudice deve
tener conto anche delle indicazioni dell'interessato (art 407C.C.). L'art 408 C.C. è importante perché
da una parte limita le categorie dei possibili beneficiari, pur ampliandone le
opportunità. Infatti è fatto divieto agli operatori dei servizi pubblici e privati che
si prendono cura dell'interessato di ricoprire tale ufficio. Ciò al fine di evitare
conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi deve vigilare. Possono essere
amministratori di sostegno i parenti, il coniuge e (novità assoluta) la persona
stabilmente convivente con l'interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal
giudice tutelare. Viene inoltre previsto che possano essere amministratori anche i legali
rappresentanti dei soggetti "di cui al Titolo secondo del Libro primo del
Cod.civ.". E, cioè, non solo le fondazioni e le associazioni dotate di personalità
giuridica, ma anche quelle prive di tale personalità, come sono molte associazioni di
volontariato. Questa era stata una costante
richiesta, fondata sulla prassi assai diffusa, che ha visto promuovere pure dei corsi di
formazione per aspiranti al compito volontario e gratuito di amministratore di sostegno. L'art 409 C.C. è la chiave di volta
della nuova legge. Stabilisce che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno
mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice
all'amministratore. Quest'ultimo interviene nell'atto quale suo rappresentante (come fa il
tutore) per quelli più pericolosi per il patrimonio (ad es. l'assunzione di un'ipoteca,
l'alienazione di un bene o l'acquisto di un bene immobile, la promozione di un
procedimento giudiziario), mentre per quelli meno pericolosi, cosiddetti di ordinaria
amministrazione, interviene nell'atto insieme al beneficiario, come fa il curatore (ad es.
nell'acquisto di beni mobili, nella stipula di locazioni inferiori a nove anni). Comunque, è stabilito che il
beneficiario può compiere da solo tutti gli atti "necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana". Ritengo che compiendo tali atti (ad es. acquistare
beni mobili di uso personale come abiti, cibo, incassare un affitto, riscuotere il rateo
mensile della pensione di invalidità o l'indennità di accompagnamento), il soggetto sia
divenuto giuridicamente capace di agire. Per la riscossione degli arretrati, se si dovesse
continuare a considerarli divenuti capitali, malgrado la loro natura alimentare,
interverrà ormai l'amministratore di sostegno che otterrà dal giudice tutelare
l'autorizzazione a spenderli secondo le effettive esigenze del beneficiario. E questa logica di maggiore libertà
del beneficiario si rinviene anche nell'art. 410 C.C., secondo il quale l'amministratore
di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto " dei bisogni o
delle aspirazioni del beneficiario". In caso di contrasto, l'amministratore deve
informare il giudice tutelare che decide. In caso di dissenso, anche
il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o la persona
stabilmente convivente, possono rivolgersi al giudice tutelare. Data la sua delicatezza l'ufficio di
amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti
di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per
sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato. L'art 411 C.C., nello stabilire che
si applicano all'amministrazione di sostegno le norme previste per l'interdizione e
l'inabilitazione in materia di incapacità dell'amministratore a ricevere per testamento o
donazione beni del beneficiario finché dura l'ufficio, estende all'amministrazione di
sostegno anche "gli effetti di altre norme dettate per gli altri due istituti",
purché se ne faccia richiesta al giudice tutelare e questi lo ritenga opportuno,
"tenuto conto dell'interesse del beneficiario e di quello tutelato dalle predette
disposizioni". Si ritiene che con tale formulazione la discrezionalità del giudice
tutelare non possa impedire l'applicazione al beneficiario dell'amministrazione di
sostegno del testamento "fedecommissorio", previsto dagli art 692 e sgg. C.C.,
secondo il quale ciascuno dei genitori di un "interdetto" o gli scendenti o il L'art 692 C.C. ha un interesse
chiarissimo a garantire un'assistenza non economica ma anche esistenziale all'interessato.
Sembra quindi rientrare in un'interpretazione logica l'applicazione di tale norma anche al
caso del beneficiario di amministrazione di sostegno, che potrà essere istituito erede,
quindi, anche dalla persona stabilmente convivente con lui. Il decreto con i dati personali
relativi all'amministratore e al beneficiario, nonché il progetto personalizzato di atti
che il beneficiario può compiere da solo o con l'assistenza dell'amministratore e quelli
che può compiere solo l'amministratore in rappresentanza dell'amministrato, deve essere
immediatamente registrato su un apposito registro, di nuova istituzione, tenuto dal
cancelliere, e deve essere registrato entro dieci giorni presso i registri di Stato
civile. Ciò per consentire a chiunque voglia contrattare con il beneficiario di conoscere
quale sia la sua effettiva capacità di compiere atti giuridici, la sua e quella
dell'amministratore. Ciò garantisce l'interesse dei
terzi alla sicurezza ed alla validità delle negoziazioni giuridiche. A tutela degli interessi del
beneficiario, l'art 412 C.C. stabilisce che gli atti compiuti dall'amministratore di
sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel
decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche
ad istanza degli stessi. E' da tener presente che, per tutelare però anche la buonafede
di terzi che abbiano acquistato diritti da chi li ha acquistati direttamente dal
beneficiario o dall'amministratore, il Codice garantisce la salvezza dei
diritti acquistati dai terzi che al momento dell'acquisto del possesso erano in buona fede
se trattasi di cose mobili ( art 1153 C.C.) e se trattasi di cose immobili, a condizione
che l'acquirente di buona fede abbia trascritto il suo atto di acquisto entro i cinque
anni ed anteriormente alla trascrizione della domanda di annullamento dell'atto
illegittimamente posto in essere dall'amministratore di Gli art 413 e 418 C.C. evidenziano
le flessibilità del nuovo sistema, secondo cui il giudice può passare, se lo ritiene
opportuno, alla revoca dell'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o
all'inabilitazione o viceversa. Queste nuove norme
sull'amministratore di sostegno hanno prodotto delle aperture anche nei rigidi istituti
dell'interdizione e Infine, la legge prevede che non
solo la procedura per l'amministrazione di sostegno, ma anche quella per l'interdizione e
l'inabilitazione, si svolgano senza tasse di registro e senza spese di giustizia. Il nuovo istituto giuridico
introdotto, pur non essendo rivoluzionario, risolve molti problemi pratici che comunemente
complicavano la vita delle famiglie. Ha allentato il rigore dell'obbligatoria pronuncia
dell'interdizione, ha previsto un sistema flessibile fondato su un progetto personalizzato
di attività giuridiche, predisposto dal giudice tutelare e da esso modificabile tutte le volte che
l'interesse del beneficiario lo richieda. E' riuscito a coniugare l'interesse ad una vita
più dignitosa e, per quanto possibile, autonoma del beneficiario con quello di tutela dei
terzi. Ha avvicinato al luogo di residenza del beneficiario la sede giurisdizionale
competente e gli ha notevolmente ridotto le spese del procedimento. La F I S H, Federazione italiana per
il superamento dell'handicap, e le associazioni aderenti che da anni insistevano per
l'approvazione di una tale legge, sono grate al Parlamento e ai presidenti delle due
Camere che hanno mantenuto la parola data e l'hanno fatta approvare prima della chiusura
dell'Anno europeo. (Roma, 3 gennaio 2004) |