2. FINALITÀ DELLA LEGGE 104
L'art. 1 della Legge n.104 del 5
febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate sancisce le finalità da perseguire:
Art. 1. Finalità
La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e
ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene e rimuove le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e
sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a
superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. |