7. LE PENSIONI
7.1 PENSIONI DI INVALIDITA'
AVENTI DIRITTO:
Hanno diritto alla pensione di invalidità
tutti i soggetti cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili, ciechi assoluti ricoverati e non,
ventesimisti e sordomuti, dalle competenti commissioni mediche con una totale inabilità
al lavoro, ovvero del 100%.
Per i ciechi assoluti e parziali la
pensione (5) spetta anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età al
compimento del quale non si dà luogo pertanto, come per gli invalidi civili e sordomuti,
alla sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale a carico dell' Inps.
Hanno diritto alla pensione, in
presenza di requisiti richiesti, anche i cittadini delle nazioni appartenenti alla Cee che
risiedono nel territorio italiano e che hanno prestato attività di lavoro dipendente o
autonomo in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età
per gli invalidi civili e sordomuti, in sostituzioni della pensione, è corrisposto da
parte dell' Inps l'assegno sociale.
La pensione è concessa per 13
mensilità, pagate in rate mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. La tredicesima mensilità è concessa con la
mensilità relativa al mese di dicembre. Il
diritto alla pensione è subordinato non solo al grado di invalidità riconosciuto ma
anche ai limiti di reddito stabiliti dal Ministero dell'Interno con decreto, rivalutabili
annualmente.
I limiti di cui sopra e l'importo
della pensione sono riportati nelle tabelle. Ai
fini dei raggiungimento del limite di reddito stabilito annualmente dal Ministero
dell'Interno si considerano solo quelli assoggettati a Irpef e costituenti base
imponibile.
7.2 ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
AVENTI DIRITTO: L'assegno mensile
è corrisposto agli invalidi e mutilati civili cittadini italiani e residenti nel
territorio nazionale di età compresa tra i 18 ed i 65 anni nei cui confronti sia stata
accertata, dalle competenti commissioni mediche, una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 74% (art. 9 D.Lgs 509/88). Questa percentuale viene applicata a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreto ministeriale del 12.3.92.
Sono naturalmente fatti salvi i
diritti acquisiti dagli invalidi che al momento dell'entrata in vigore del decreto in
questione già beneficiavano dell'assegno mensile o avevano già ottenuto il
riconoscimento della invalidità dalle competenti commissioni mediche (art. 9 comma 2
D.Lgs n. 509/88).
Al compimento dei 65 anni in
sostituzione dell'assegno mensile verrà corrisposta dall'Inps l'assegno sociale. Qualora
l'importo percepito sia inferiore a quello dell'assegno sarà corrisposto dal Ministero
dell'Interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
L'assegno è concesso per 13
mensilità con le stesse condizioni e modalità previste per l'erogazione della pensione
di invalidità.
L'assegno mensile è dall'1.1.91
incompatibile con l'assegno di invalidità corrisposto dall'Inps e con altri trattamenti
di invalidità erogati da fondi di previdenze e casse (cfr. paragrafo sulla dichiarazione
annuale del reddito.
7.3 INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
AVENTI DIRITTO:
cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
invalidi totali cittadini italiani e
residenti sul territorio nazionale per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nella
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che
necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita.
Non è incompatibile con lo
svolgimento di una attività lavorativa ed è concessa anche dopo il compimento dei 65
anni e prima dei 18.
Al compimento del 18° anno
l'invalido è chiamato nuovamente a visita medica per accertare se permangono i requisiti
che danno diritto all'indennità di accompagnamento. In
attesa dei relativi accertamenti la provvidenza è sospesa ma riattivata con effetto
retroattivo se risulta la permanenza dei equisiti.
E' incompatibile con analoghe
prestazioni concesse per invalidità a causa di guerra, lavoro o servizio
E' prevista la facoltà
dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.
Sono esclusi dall'indennità gli
invalidi gravi ricoverati gratuitamente in istituti fatta eccezione per i ciechi assoluti.
E' concessa ai cittadini residenti
nel territorio nazionale e corrisposta in 12 mensilità pagate in rate mensili
Non esistono limiti di reddito.
Il diritto all'indennità decorre,
come per le altre provvidenze, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
viene presentata la domanda.
7.4 INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA
AVENTI DIRITTO:
mutilati ed invalidi civili minori
di 18 anni cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche competenti difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché ai minori
ipoacustici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio
migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o
anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici, una indennità mensile di
frequenza a decorrere dall' 1 settembre 1990. E corrisposta per tredici mensilità pagate
per rate bimestrali. Tale indennità sarà di
importo pari all'assegno di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 e successive modificazioni.
REQUISITI
La concessione è subordinata alla
frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo
semi-residenziale, pubblici e privati, purché operanti in regime convenzionale,
specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di
handicappati.
Sarà altresì concessa ai disabili
minori di anni 18 che frequentano, continuamente o anche periodicamente, scuole di ogni
ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di
addestramento finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
La domanda per ottenere l'indennità
deve essere presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica
competente presso la Usl dei territorio di residenza, allegando apposita documentazione
che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza dei minore a trattamenti terapeutici o
riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento
professionale.
E' concessa dal Prefetto previa
ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della
durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione
professionale. È limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o
al trattamento; ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
Può essere revocata in ogni momento
qualora da accertamenti non risultino soddisfatti i requisiti prescritti.
E' incompatibile con qualsiasi forma
di ricovero e non è concessa a coloro che già beneficiano dell'indennità di
accompagnamento di cui alle leggi n. 406/68, n. 18/80 e n. 508/88, nonché ai minori
beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della
indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.
Resta salva la facoltà per
l'interessato di optare per il trattamento più favorevole.
7.5 INDENNITA' SPECIALE IN FAVORE
DEI CIECHI PARZIALI
AVENTI DIRITTO: L'art.
3 della L. n. 508 dei 21.11.88 prevede espressamente l'istituzione in favore dei ciechi
con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (con eventuali correzioni)
di questa particolare provvidenza: la sua erogazione inizia a decorrere dall'1.1.88. E'
corrisposta in dodici mensilità.
7.6 ASSEGNO VITALIZIO
AVENTI DIRITTO: Hanno
diritto a questa provvidenza economica i soggetti cui sia stata accertata dalle competenti
Commissioni mediche un residuo visivo compreso tra 1 /1 0 e 1/20 in entrambi gli occhi con
eventuale correzione se ne erano in godimento alla data della entrata in vigore della
Legge n. 66 del 19.2.62.
Tale provvidenza spetta ai sordomuti
definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva
che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la
sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio
o lavoroTale provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali".
E' definito prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica dipendente da causa di guerra, servizio o lavoro".
E' corrisposta in dodici mensilità.
7.7 INDENNITA' DI COMUNICAZIONE IN
FAVORE DEI SORDOMUTI
AVENTI DIRITTO: Tale
provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali". E' definito
prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o
acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica
dipendente da causa di guerra, servizio o lavoroTale provvidenza spetta ai sordomuti
definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva
che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la
sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio
o lavoro".
E' corrisposta in dodici mensilità.
7.8 DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI DECESSO DEL PERCIPIENTE A
RISCUOTE LE PROVVIDENZE GIA' MATURATE
L'art. 12 ult . comma della L . n.
118/71 ha espressamente disposto che in caso di decesso dell'invalido la pensione non può
essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi di percepire le quote già
maturate alla data della morte.
La L. n. 912/86, recante
l'interpretazione autentica dell'art. 12 ult. comma della L. n. 11 8/71 e dell'art. 7
della L. n. 381/70, ha stabilito che la norma deve intendersi nel senso che gli eredi
dell'invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno
diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del
decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva
della provvidenza ferma restando la necessità della delibera stessa.
Pertanto in assenza del
riconoscimento in vita della inabilità non è possibile per gli eredi conseguire ratei di
pensione. L'accertamento non può quindi essere effettuato dopo la morte sulla base dei
soli documenti presentati (Corte Costituzionale ordinanza n. 61 dei 9.13.89).
7.9 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1.1.88, gli assegni familiari sono stati sostituiti dall'assegno per il nucleo
familiare.
Hanno diritto a questa provvidenza,
ove ricorrano le condizioni previste ex lege, i lavoratori dipendenti, i titolari delle
pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i
lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in
attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli Enti pubblici
anche non territoriali.
L'assegno compete in misura
differenziata in rapporto al numero dei componenti alla composizione del nucleo familiare
e in relazione al suo reddito, secondo le tabelle riportate sotto.
Tutti i limiti di reddito sono
soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.
Il nucleo familiare è composto dai
coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed
equiparati (ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 818/57) di età inferiore a 18 anni e SENZA
LIMITE DI ETA' da quelli, invalidi, che si trovino nella permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Del nucleo familiare possono far
parte anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni e senza limite
di età se invalidi nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione
ai superstiti.
Le variazioni dei nucleo devono
essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro 30 gg. dal loro
verificarsi.
Il nucleo familiare può anche
essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia età inferiore a 18 anni o sia invalida nella
assoluta e permanente impossibilità di lavorare.
Non può essere concesso più di un
assegno per nucleo familiare. Il reddito dei nucleo familiare è composto dall'ammontare
dei redditi complessivi assoggettabili all'irpef conseguiti dai suoi componenti. Alla
formazione dello stesso concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli
esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte (a titolo di imposta o imposta
sostitutiva) se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di
fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno di cui trattasi
nel paragrafo.
L'indennità di accompagnamento non
è computabile nel reddito familiare (circolare lnps dei 6.7.88 n. 150).
Gli assegni e le pensioni a
carattere assistenziale pur se non assoggettabili all' irpef, devono essere inclusi nel
reddito familiare.
L'assegno non spetta se la somma dei
redditi da lavoro dipendente, da pensione od altra prestazione previdenziale derivante da
lavoro dipendente è inferiore al 70% dei reddito complessivo dei nucleo familiare.
L'assegno non concorre a formare base imponibile
dell'irpef. |