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COMUNE DI ROMA

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7. LE PENSIONI

7.1 PENSIONI DI INVALIDITA'

AVENTI  DIRITTO: Hanno diritto alla pensione di invalidità tutti i soggetti cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili, ciechi assoluti ricoverati e non, ventesimisti e sordomuti, dalle competenti commissioni mediche con una totale inabilità al lavoro, ovvero del 100%. 

Per i ciechi assoluti e parziali la pensione (5) spetta anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età al compimento del quale non si dà luogo pertanto, come per gli invalidi civili e sordomuti, alla sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale a carico dell' Inps. 

Hanno diritto alla pensione, in presenza di requisiti richiesti, anche i cittadini delle nazioni appartenenti alla Cee che risiedono nel territorio italiano e che hanno prestato attività di lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea.  Al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli invalidi civili e sordomuti, in sostituzioni della pensione, è corrisposto da parte dell' Inps l'assegno sociale. 

La pensione è concessa per 13 mensilità, pagate in rate mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.  La tredicesima mensilità è concessa con la mensilità relativa al mese di dicembre.  Il diritto alla pensione è subordinato non solo al grado di invalidità riconosciuto ma anche ai limiti di reddito stabiliti dal Ministero dell'Interno con decreto, rivalutabili annualmente.

I limiti di cui sopra e l'importo della pensione sono riportati nelle tabelle.  Ai fini dei raggiungimento del limite di reddito stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno si considerano solo quelli assoggettati a Irpef e costituenti base imponibile.

7.2 ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

AVENTI DIRITTO: L'assegno mensile è corrisposto agli invalidi e mutilati civili cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 18 ed i 65 anni nei cui confronti sia stata accertata, dalle competenti commissioni mediche, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% (art. 9 D.Lgs 509/88). Questa percentuale viene applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreto ministeriale del 12.3.92. 

Sono naturalmente fatti salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che al momento dell'entrata in vigore del decreto in questione già beneficiavano dell'assegno mensile o avevano già ottenuto il riconoscimento della invalidità dalle competenti commissioni mediche (art. 9 comma 2 D.Lgs n. 509/88).  

Al compimento dei 65 anni in sostituzione dell'assegno mensile verrà corrisposta dall'Inps l'assegno sociale. Qualora l'importo percepito sia inferiore a quello dell'assegno sarà corrisposto dal Ministero dell'Interno la differenza a titolo di assegno ad personam.  

L'assegno è concesso per 13 mensilità con le stesse condizioni e modalità previste per l'erogazione della pensione di invalidità. 

L'assegno mensile è dall'1.1.91 incompatibile con l'assegno di invalidità corrisposto dall'Inps e con altri trattamenti di invalidità erogati da fondi di previdenze e casse (cfr. paragrafo sulla dichiarazione annuale del reddito.

7.3 INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

AVENTI DIRITTO:

  • cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 

  • invalidi totali cittadini italiani e residenti sul territorio nazionale per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

  • Non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa ed è concessa anche dopo il compimento dei 65 anni e prima dei 18.  

  • Al compimento del 18° anno l'invalido è chiamato nuovamente a visita medica per accertare se permangono i requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento. In attesa dei relativi accertamenti la provvidenza è sospesa ma riattivata con effetto retroattivo se risulta la permanenza dei equisiti. 

  • E' incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità a causa di guerra, lavoro o servizio 

  • E' prevista la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole. 

  • Sono esclusi dall'indennità gli invalidi gravi ricoverati gratuitamente in istituti fatta eccezione per i ciechi assoluti.  

  • E' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale e corrisposta in 12 mensilità pagate in rate mensili

  • Non esistono limiti di reddito.  

Il diritto all'indennità decorre, come per le altre provvidenze, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda. 

7.4 INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA

AVENTI DIRITTO:  

  • mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche competenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché ai minori ipoacustici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici, una indennità mensile di frequenza a decorrere dall' 1 settembre 1990. E corrisposta per tredici mensilità pagate per rate bimestrali. Tale indennità sarà di importo pari all'assegno di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 e successive  modificazioni.   

REQUISITI

La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici e privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di handicappati. 

Sarà altresì concessa ai disabili minori di anni 18 che frequentano, continuamente o anche periodicamente, scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. 

La domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica competente presso la Usl dei territorio di residenza, allegando apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza dei minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale. 

E' concessa dal Prefetto previa ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione professionale. È limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o al trattamento; ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.  

Può essere revocata in ogni momento qualora da accertamenti non risultino soddisfatti i requisiti prescritti. 

E' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa a coloro che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 406/68, n. 18/80 e n. 508/88, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali. 

Resta salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

7.5 INDENNITA' SPECIALE IN FAVORE DEI CIECHI PARZIALI

AVENTI DIRITTO: L'art. 3 della L. n. 508 dei 21.11.88 prevede espressamente l'istituzione in favore dei ciechi con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (con eventuali correzioni) di questa particolare provvidenza: la sua erogazione inizia a decorrere dall'1.1.88. E' corrisposta in dodici mensilità.

7.6 ASSEGNO VITALIZIO

AVENTI DIRITTO: Hanno diritto a questa provvidenza economica i soggetti cui sia stata accertata dalle competenti Commissioni mediche un residuo visivo compreso tra 1 /1 0 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione se ne erano in godimento alla data della entrata in vigore della Legge n. 66 del 19.2.62.

Tale provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio o lavoroTale provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio o lavoro".

E' corrisposta in dodici mensilità.

7.7 INDENNITA' DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DEI SORDOMUTI

AVENTI DIRITTO: Tale provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio o lavoroTale provvidenza spetta ai sordomuti definiti dalla legge "prelinguali". E' definito prelinguale "il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica dipendente da causa di guerra, servizio o lavoro".

E' corrisposta in dodici mensilità.

7.8 DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI DECESSO DEL PERCIPIENTE A RISCUOTE LE PROVVIDENZE GIA' MATURATE

L'art. 12 ult . comma della L . n. 118/71 ha espressamente disposto che in caso di decesso dell'invalido la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi di percepire le quote già maturate alla data della morte. 

La L. n. 912/86, recante l'interpretazione autentica dell'art. 12 ult. comma della L. n. 11 8/71 e dell'art. 7 della L. n. 381/70, ha stabilito che la norma deve intendersi nel senso che gli eredi dell'invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva della provvidenza ferma restando la necessità della delibera stessa. 

Pertanto in assenza del riconoscimento in vita della inabilità non è possibile per gli eredi conseguire ratei di pensione. L'accertamento non può quindi essere effettuato dopo la morte sulla base dei soli documenti presentati (Corte Costituzionale ordinanza n. 61 dei 9.13.89). 

7.9 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1.1.88, gli assegni familiari sono stati sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare.  

Hanno diritto a questa provvidenza, ove ricorrano le condizioni previste ex lege, i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli Enti pubblici anche non territoriali. 

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti alla composizione del nucleo familiare e in relazione al suo reddito, secondo le tabelle riportate sotto.

Tutti i limiti di reddito sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 

Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 818/57) di età inferiore a 18 anni e SENZA LIMITE DI ETA' da quelli, invalidi, che si trovino nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 

Del nucleo familiare possono far parte anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni e senza limite di età se invalidi nella permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 

Le variazioni dei nucleo devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro 30 gg. dal loro verificarsi.  

Il nucleo familiare può anche essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia età inferiore a 18 anni o sia invalida nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare. 

Non può essere concesso più di un assegno per nucleo familiare. Il reddito dei nucleo familiare è composto dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all'irpef conseguiti dai suoi componenti. Alla formazione dello stesso concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte (a titolo di imposta o imposta sostitutiva) se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno di cui trattasi nel paragrafo. 

L'indennità di accompagnamento non è computabile nel reddito familiare (circolare lnps dei 6.7.88 n. 150). 

Gli assegni e le pensioni a carattere assistenziale pur se non assoggettabili all' irpef, devono essere inclusi nel reddito familiare.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione od altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% dei reddito complessivo dei nucleo familiare.

L'assegno non concorre a formare base imponibile dell'irpef.