6. PERMESSI PER DISABILI
La legge ha introdotto modificazioni
di rilievo alla disciplina posta all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 ("Legge
quadro per l'assistenza alle persone handicappate"). Disposizioni di dettaglio sono
fornite dalla circolare Inps n. 133/2000.
Pur utilizzando il termine generico
"disabili" è utile ricordare che si deve trattare di persone con handicap grave
riconosciuto e non ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati.
Tutti i diritti sono riconosciuti
anche in caso di adozione e affido.
Quando la legge aggiunge che i tre
giorni di permesso mensile retribuito sono coperti da contribuzione figurativa si
riferisce solo al settore privato. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la
contribuzione figurativa subentra solo nei casi in cui la retribuzione manchi o sia
erogata in misura ridotta, per la parte differenziale.
6.1 DA 0 A 3 ANNI (CONGEDI PER I GENITORI)
Il diritto consiste nel
prolungamento dell'astensione dal lavoro (congedo parentale), con indennità del 30%,
oppure in due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni della
figlia o del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
Il diritto è riconosciuto al
genitore anche quando l'altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o,
lavoratrice/lavoratore autonoma/o).
Non si richiede la convivenza, ma
nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.
Dato che è cambiata la disciplina
dei congedi parentali, riconosciuti a ciascun genitore e fino agli 8 anni di vita
della figlia o del figlio normodotati, la circolare Inps n. 133/2000 e la circolare
Funzione Pubblica n. 14/2000 hanno provveduto a superare le difficoltà interpretative e a
trovare una soluzione che consenta il necessario coordinamento e, nello stesso tempo, la
salvaguardia della disciplina speciale fino al compimento dei 3 anni della figlia o del
figlio disabile.
La soluzione consiste nell'integrare
il congedo ordinario, che spetta ad ogni genitore che lavora con rapporto di
lavoro subordinato, con il congedo speciale che consente il prolungamento o le
ore di assenza dal lavoro.
Questo comporta che:
non è stata posta come condizione,
ai fini del congedo speciale, quella del godimento integrale (o esaurimento) del
congedo ordinario. Questo avrebbe altrimenti comportato l'impedimento a differire
nel tempo, fino agli 8 anni di vita in parte, o tutto, il congedo parentale ordinario;
il congedo speciale decorre
dal momento in cui termina virtualmente - e che può o meno coincidere con l'avvenuto
godimento effettivo - quello ordinario riconosciuto al singolo genitore che ne fa
richiesta.
In altri termini il prolungamento
inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale ordinario spettante al richiedente. Detto periodo può essere
effettivamente utilizzato oppure, a scelta del richiedente, fruito nel periodo compreso
tra il terzo e l'ottavo anno di vita della bambina o del bambino.
Da notare che il congedo speciale
- sia come prolungamento dell'assenza, sia come ore di riduzione dell'orario - può essere
utilizzato anche alternativamente (ma non cumulativamente) tra i due genitori: una parte
l'uno, una parte l'altra.
Se il genitore chiede le ore di
riduzione di orario giornaliere, la circolare Inps n. 133/2000 ricorda che il numero di
ore è da rapportare alla durata dell'orario di lavoro come nel caso dei riposi
giornalieri. Quindi la riduzione è di 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore e di 2 ore
quando l'orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere.
Inoltre, nel primo anno di vita
della figlia o del figlio non si hanno riposi alternativi al prolungamento dell'assenza,
ma solo i riposi ordinari. L'alternativa è limitata, pertanto, al 2° e 3° anno.
6.2 PERMESSI PER LA CURA DI MINORI DISABILI (DAI 3 AI 18 ANNI)
Il diritto consiste in tre giorni di
permesso mensile retribuito, a carico dell'INPS, e coperto da contribuzione figurativa.
Il diritto è riconosciuto al
genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o,
lavoratrice/lavoratore autonoma/o).
Non si richiede la convivenza, ma
nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.
La coppia di genitori lavoratori
subordinati può ripartirsi l'assenza (ad esempio: 2 giorni il padre e 1 giorno la madre,
anche in coincidenza con uno dei giorni del padre) così come è possibile la ripartizione
tra questo diritto in capo a un genitore mentre l'altro gode del congedo ordinario.
I giorni di permesso possono essere
frazionati in ore (così la circolare INPS n. 211/1996). Nel caso di contratto di lavoro
part time verticale nel mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridotto
proporzionalmente (nella circolare Inps n. 133/2000 si trova una simulazione di calcolo).
6.3 TUTELE E PERMESSI PER LA CURA DI
FAMILIARI DISABILI
I soggetti disabili sono i parenti o
gli affini entro il 3° grado. E' orientamento già consolidato l'inclusione del coniuge.
a) Quanto alle tutele, si tratta
del:
1. diritto di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
2. divieto di trasferimento in altra
sede, senza consenso.
La condizione prevista è quella
della assistenza con continuità.
Non è invece più necessaria la
convivenza.
b) Quanto ai permessi la
lavoratrice, o il lavoratore, ha diritto a tre giorni di assenza dal lavoro, retribuiti,
coperti da contribuzione figurativa.
I giorni di permesso possono essere
frazionati in ore.
Questo diritto è riconosciuto:
1. in caso di convivenza. La
circolare INPS n. 133/2000 ricorda che è comunque necessario che non siano presenti nel
nucleo familiare altri soggetti che possano fornire assistenza.
2. in assenza di convivenza,
l'assistenza della lavoratrice o del lavoratore deve soddisfare le condizioni della
continuità e dell'esclusività.
La circolare Inps n. 133/2000
precisa che occorre una effettiva assistenza, per le necessità quotidiane della persona
disabile, e identifica le situazioni negative:
1. la continuità è da escludere
nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, in senso sia spaziale sia di tempo di
percorrenza;
2. la esclusività non si realizza
quando nel nucleo familiare della persona disabile - che non coincide con quello di chi
chiede il riconoscimento del diritto ai 3 giorni di permesso mensile - sia presente o una
lavoratrice/lavoratore che beneficia dei permessi per lo stesso disabile o almeno un
soggetto non lavoratore in grado di garantire l'assistenza.
La circolare Inps n. 133/2000
richiama i casi, già previsti in disposizioni amministrative precedenti, in cui si
ritiene che il soggetto non lavoratore convivente con il disabile non possa garantire
l'assistenza. Vengono richiamate le situazioni temporanee o definitive dei possibili
componenti il nucleo familiare che escludono l'assistenza, consentendo al richiedente, non
convivente, di godere dei permessi:
la presenza in famiglia di più di 3
minorenni;
la presenza in famiglia di un
bambino con meno di 6 anni;
la necessità di assistenza notturna
del disabile, valutata dal medico INPS;
la grave malattia, documentata,
valutata dal medico INPS;
il ricovero ospedaliero;
la malattia temporanea, riconosciuta
dal medico Inps;
la minore età del familiare
convivente;
la condizione di studente del
familiare convivente;
l'età superiore a 70 con una
qualsiasi invalidità comunque riconosciuta,
l'incapacità totale al lavoro;
l'infermità superiore a due terzi;
la mancanza di patente di guida in
caso di necessità di trasporto del disabile.
6.4 LAVORATORI DISABILI - TUTELE, PERMESSI E RIDUZIONI DI ORARIO
a) Quanto alle tutele, si tratta
del:
diritto di scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
divieto di trasferimento in altra
sede, senza consenso.
b) Quanto ai diritti il disabile che
lavora ha inoltre diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile oppure a 2 ore di
riduzione giornaliera dell'orario.
La scelta può essere variata di
mese in mese.
In via eccezionale e per documentata
esigenze, improvvise e imprevedibili al momento della domanda, vi può essere variazione,
nell'ambito di uno stesso mese, tra giorni di permesso e ore di riduzione, ovviamente
quando vi sia ancora utilità dalla trasformazione della quota nel frattempo utilizzata
(la circolare Inps n. 133/2000 effettua utili esemplificazioni).
I giorni di permesso possono essere
frazionati fino a mezza giornata (così la circolare INPS n.
211/1996).
ATTENZIONE
Il lavoratore disabile può fruire
solo dei giorni di permesso per sè stesso e non di altri giorni per assistere un
familiare disabile;
Il familiare non disabile può
chiedere i giorni di permesso per l'assistenza di un disabile lavoratore, che fruisce dei
permessi o della riduzione d'orario. Sono previste due condizioni: l'inesistenza nel
nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore; la effettiva necessità
del lavoratore disabile di essere assistito, valutata dal medico INPS;
Quando nel nucleo familiare sono
presenti più persone disabili il lavoratore può chiedere di moltiplicare i permessi
giornalieri;
- I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai
soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica. Per
gli universitari è previsto l'accertamento non solo dell'iscrizione, ma anche
dell'effettuazioni di esami.
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